Circolare espilicativa del Ministero della Salute - prodotti fitosanitari contenenti composti del rame
In data 28 luglio 2025 è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 che modifica la data di scadenza dell’approvazione di varie sostanze attive, tra cui quella prevista per i composti del rame, prorogandola al 30 giugno 2029 ai fini del rinnovo.
In considerazione del fatto che con tale proroga vengono superati i primi 7 anni di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, inerente il rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive di composti del rame, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni sui quantitativi della sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari da applicare a partire dall’anno 2026.
A tale scopo in data 17/02/2026 il Ministero della Salute ha emanato una Circolare esplicativa con cui si precisa quanto segue:
“Fino alla nuova data di scadenza prevista per i prodotti fitosanitari contenenti composti del rame, o comunque fino al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva laddove questo dovesse avvenire prima del 30 giugno 2029, il calcolo del quantitativo di rame applicabile nel 2026 e negli anni a seguire si effettua tendendo in considerazione i quantitativi applicati negli ultimi 7 anni, con un calcolo a ritroso a partire dall’anno in corso. A titolo esemplificativo per le applicazioni che verranno effettuate nel corso del 2026, il conteggio dei 28 kg di rame per ettaro deve tenere conto dei quantitativi applicati nel periodo 2020-2025 e così di seguito per gli anni successivi (la quantità massima applicabile nel 2027 si calcola per sottrazione delle quantità già applicate nel periodo di
riferimento 2021-2026).”
Si ricorda che tale norma riguarda i prodotti fitosanitari contenenti rame, ma nel conteggio del rame va considerato anche quello proveniente da altre fonti, come ad esempio i concimi fogliari.
Consulta la circolare ministeriale - utilizzo prodotti fitosanitari contenti composti del rame (PDF)