Bollettino nitrati
27/02/2026
30/10/2026
* Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione.
** In ogni area omogenea sono presenti zone vulnerabili (ZVN) e zone ordinarie (ZO); il divieto di cui sopra è riferito alle sole zone ZVN.
*** E' il numero di giorni di divieto obbligatori che nelle ZVN occorre ancora effettuare entro la fine di febbraio; sono calcolati conteggiando quelli riportati nei precedenti bollettini nitrati.
In data 21 luglio 2025 è stata approvata la DGR Marche 1152 "Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola", la quale revoca e sostituisce la DGR 1282/2019 e 743/2023.
Il Bollettino Nitrati viene redatto sulla base di quanto previsto dalla DGR Marche 1152/2025al fine di definire in maniera vincolante i giorni, nei mesi di novembre e febbraio, nei quali è possibile o è vietata la distribuzione dei fertilizzanti azotati.
Si precisa che le indicazioni sotto riportate sono vincolanti soltanto per le aziende che ricadono in Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) e solo per i seguenti materiali:
- Concimi azotati ed ammendanti organici di cui al Decreto Legislativo 29 aprile 2010 n.75, ad eccezione dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto con tenore di azoto < 2,5% sul secco (di questo non più del 20% in forma ammoniacale);
- I letami, ad eccezione del letame bovino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole;
- I materiali assimilati al letame;
- Liquami, materiali ad essi assimilati ed acque reflue nei terreni con prati, ivi compresi i medicai, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.
Per le matrici sopra indicate la DGR Marche 1152/2025 ha previsto (in ottemperanza al DM 5046 del 26/02/2016) un periodo di divieto di distribuzione invernale pari a 90 giorni di cui 62 fissi, a partire dal 1 dicembre al 31 gennaio, mentre altri 28 giorni (distribuiti fra il mese di novembre e febbraio) stabiliti sulla base delle condizioni pedoclimatiche locali e per i quali viene fornita indicazione con il presente Bollettino.
Al fine di ottimizzare, dal punto di vista agronomico, i periodi nei quali è consentito lo spandimento, anche sulla base delle esperienze degli anni precedenti, nel mese di novembre verranno comunque individuati almeno 15 giorni di divieto spandimento, così da poter comunque avere un congruo numero di giorni utili anche nel mese di febbraio.
Calendario dei divieti di spandimento in zone vulnerabli da nitrati